I lavoratori autonomi di età superiore ai 52 anni della Comunità di Madrid che non percepiscono più l’indennità di disoccupazione potranno ricevere, previa richiesta, un aiuto diretto specifico dall’Esecutivo regionale.
Questa linea specifica di aiuti fa parte della cosiddetta «Tariffa Zero per i lavoratori autonomi», una sovvenzione diretta che mira a promuovere e consolidare il lavoro autonomo nella Comunità di Madrid.
L’importo di questo «sussidio per anziani» si calcola moltiplicando l’importo mensile dell’indennità di disoccupazione che non hai più ricevuto nei primi mesi di iscrizione al RETA – il Regime dei Lavoratori Autonomi (RETA) della Previdenza Sociale –, «con un massimo di dodici», come specificato nelle stesse basi del regolamento.
Requisiti per richiedere il sussidio

I lavoratori autonomi di età superiore ai 52 anni che vogliono richiedere questa linea di aiuti devono soddisfare due requisiti specifici: avere almeno 52 anni e aver smesso di percepire l’indennità di disoccupazione per chi ha più di 52 anni a seguito dell’iscrizione al RETA.
Inoltre, come requisiti generali per accedere agli aiuti diretti della «Tarifa Cero» (compresa la linea per gli anziani), i richiedenti devono soddisfare altri requisiti specifici quali:
- Avere la sede dell’attività all’interno della Comunità di Madrid.
- Essere in regola con gli obblighi fiscali nei confronti dell’Amministrazione dello Stato e della Comunità di Madrid, nonché con la Previdenza Sociale.
- Indica se hai richiesto o ottenuto altre sovvenzioni per finanziare le attività per le quali richiedi questa sovvenzione.
L’elenco completo dei requisiti è disponibile sul sito web dell’Amministrazione Digitale della Comunità di Madrid, dove puoi anche presentare la domanda.
Ci sono però anche alcune eccezioni – come «non essere in regola con gli obblighi fiscali o previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti» – che sono debitamente riportate nel Bollettino Ufficiale dello Stato (BOE).
Termine per la presentazione della domanda
La domanda va presentata entro i seguenti termini, secondo le condizioni del sussidio:
- Entro un termine massimo di tre mesi dalla fine di ogni periodo di dodici mesi in cui hai usufruito della riduzione o dell’agevolazione in questione.
- Entro i tre mesi successivi alla fine dell’applicazione dell’agevolazione, nel caso di lavoratori autonomi che siano beneficiari dell’indennità per la cura di minori affetti da cancro o altra malattia grave, qualora la durata della percezione dell’indennità per un determinato periodo sia stata inferiore a dodici mesi.