Le persone di età superiore ai 65 anni o in situazione di grave dipendenza o di dipendenza totale possono vendere la propria abitazione principale senza pagare l’IRPF. Tuttavia (e fino a questo martedì), l’applicazione di questa esenzione poteva presentare degli ostacoli quando chi cedeva l’immobile lo faceva qualche tempo dopo essersi trasferito da lì per andare a vivere con i familiari o in una casa di riposo.
In questi casi, l’immobile poteva perdere la qualifica fiscale di abitazione abituale, per cui la plusvalenza ottenuta dalla sua cessione avrebbe dovuto essere dichiarata. Di norma, la legge sull’IRPF stabilisce che, affinché si applichi l’esenzione, l’abitazione oggetto di cessione debba essere l’abitazione abituale o aver avuto tale qualifica entro un termine massimo di due anni prima della data della cessione.
Detto questo, uno dei decreti sull’edilizia abitativa approvati dal Consiglio dei Ministri martedì scorso, 6 ottobre, prevede una nuova eccezione che permetterebbe di effettuare la cessione senza pagare l’IRPF, a patto che vengano soddisfatti determinati requisiti.
Cosa cambia con il nuovo decreto
Questo martedì, il Consiglio dei Ministri ha approvato nuovamente i due decreti sull’edilizia abitativa che alla fine non erano stati ratificati dal Congresso. Dopo l’indizione delle elezioni, questa volta i decreti potrebbero essere ratificati dalla Commissione Permanente, dove il Governo ha un sostegno sufficiente.
Non si tratta esattamente degli stessi decreti che il governo ha cercato di far approvare la settimana scorsa. I decreti approvati questo martedì presentano alcune modifiche, ma, secondo il presidente Pedro Sánchez, «mantengono l’essenza di quelli che sono decaduti» venerdì scorso .
Una delle parti che è rimasta invariata riguarda l’esenzione dall’IRPF per chi ha più di 65 anni e per le persone in stato di grave dipendenza o di dipendenza totale che cedono la propria abitazione abituale a determinate condizioni.
In particolare, si stabilisce che l’immobile potrebbe continuare a essere considerato abitazione abituale se lo era fino al momento in cui la persona si è trasferita«in una struttura specializzata o presso il domicilio di un familiare fino al terzo grado di parentela o affinità, a causa della propria età o situazione di non autosufficienza».
La chiave: età e situazione di dipendenza
Quindi, se si soddisfa il requisito secondo cui il trasferimento in una struttura o nell’abitazione di un familiare è avvenuto per motivi di età o di dipendenza, come punto di riferimento per applicare l’esenzione si prenderà la data in cui è avvenuto il trasferimento, anziché quella della cessione.
Ad esempio, una persona di età superiore ai 65 anni che abbia risieduto in un immobile fino al momento del trasferimento in una residenza per anziani potrà beneficiare dell’esenzione anche se, alla data della vendita, sono trascorsi più di due anni da quando non lo utilizza più come abitazione principale.